L'articolo 8 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e' sostituito dal seguente: "Ferma restando l'osservanza delle norme sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare le imbarcazioni e le navi da diporto sono abilitate alla navigazione, mediante rilascio di apposita licenza, nei seguenti limiti:

  • a)nelle acque interne ed in quelle marittime fino a 6 miglia dalla costa;
  • b)nelle acque marittime, oltre le 6 miglia dalla costa. La licenza che abilita alla navigazione le imbarcazioni da diporto entro i limiti di cui alla lettera a) del comma precedente e' rilasciata dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, nonche' dagli uffici della motorizzazione civile. Le imbarcazioni munite di licenza rilasciata dagli uffici marittimi possono navigare, senza che occorra altro documento, nelle acque interne e le imbarcazioni munite di licenza rilasciata dagli uffici della motorizzazione civile possono navigare, senza che occorra altro documento, nelle acque marittime. La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla navigazione di cui alla lettera b) del primo comma del presente articolo e quella che abilita alla navigazione le navi da diporto, sono rilasciate dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, nonche' dagli uffici marittimi minori a cio' delegati".

Testo vigente dal 20 marzo 1976

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-03-06;51~art5 · fonte su Normattiva