All'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "6-bis. Agli studenti handicappati iscritti all'universita' sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonche' il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle universita' nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate alla copertura degli oneri di cui al presente comma, nonche' ai commi 5 e 5-bis dell'articolo 16". All'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il comma 5 e' sostituito dal seguente: " 5. Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4 in favore degli studenti handicappati e' consentito per il superamento degli esami universitari previa intesa con il docente della materia e con l'ausilio del servizio di tutorato di cui all'articolo 13, comma 6-bis. E' consentito, altresi', sia l'impiego di specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia di handicap, sia la possibilita' di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato specializzato". All'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: "5-bis. Le universita', con proprie disposizioni, istituiscono un docente delegato dal rettore con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione nell'ambito dell'ateneo".

Testo vigente dal 2 febbraio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-01-28;17~art1 · fonte del testo