Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104

Art. 1 — Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104

Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 10, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono organizzare servizi e prestazioni per la tutela e l'integrazione sociale dei soggetti di cui al presente articolo per i quali venga meno il sostegno del nucleo familiare";
  • b)all'articolo 39, comma 2, all'alinea, dopo le parole: "possono provvedere" sono inserite le seguenti: ", sentite le rappresentanze degli enti locali e le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio,";
  • c)all'articolo 39, comma 2, dopo la lettera l), sono aggiunte le seguenti: "l-bis) a programmare interventi di sostegno alla persona e familiare come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone con handicap di particolare gravita', di cui all'articolo 3, comma 3, mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui all'articolo 9, all'istituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 8, comma 1, lettera i), e 10, comma 1, e al rimborso parziale delle spese documentate di assistenza nell'ambito di programmi previamente concordati;
  • l-ter)a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilita' permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o piu' funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalita' di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia";
  • d)dopo l'articolo 41 sono inseriti i seguenti: "Art. 41-bis (Conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap). - 1. Il Ministro per la solidarieta' sociale, sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, promuove indagini statistiche e conoscitive sull'handicap e convoca ogni tre anni una conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap alla quale invita soggetti pubblici, privati e del privato sociale che esplicano la loro attivita' nel campo dell'assistenza e della integrazione sociale delle persone handicappate. Le conclusioni di tale conferenza sono trasmesse al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione vigente. Art. 41-ter ( Progetti sperimentali). - 1. Il Ministro per la solidarieta' sociale promuove e coordina progetti sperimentali aventi per oggetto gli interventi previsti dagli articoli 10, 23, 25 e 26 della presente legge. 2. Il Ministro per la solidarieta' sociale, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i criteri e le modalita' per la presentazione e la valutazione dei progetti sperimentali di cui al comma 1 nonche' i criteri per la ripartizione dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti di cui al presente articolo". Il decreto del Ministro per la solidarieta' sociale di cui all'articolo 41-ter, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo, e' emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 29 maggio 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-05-21;162~art1 · fonte su Normattiva