All'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 17 maggio 1988, n. 172, sono soppresse le parole "a partire dal 1969". All'articolo 1, comma 1, della legge 17 maggio 1988, n. 172, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: " d) le attivita' connesse a fatti di strage o a fenomeni eversivi dell'ordinamento costituzionale e le relative responsabilita' riconducibili ad apparati, strutture ed organizzazioni comunque denominati o a persone ad essi appartenenti o appartenute". E' prorogato al 31 dicembre 1991 il termine di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 17 maggio 1988, n. 172, gia' prorogato dall'articolo 1 della legge 31 gennaio 1990, n. 12.

Testo vigente dal 22 luglio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-06-28;215~art1 · fonte su Normattiva