Il termine previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 17 maggio 1988, n. 172, entro il quale la commissione d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi deve ultimare i suoi lavori presentando la relazione sulle risultanze delle indagini, termine gia' prorogato con legge 31 gennaio 1990, n. 12, e successivamente con legge 28 giugno 1991, n. 215, e' ulteriormente prorogato al 2 luglio 1992.

Testo vigente dal 17 dicembre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-12-13;397~art1 · fonte su Normattiva