Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 marzo 1978 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

All'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Gli insegnanti di ruolo della scuola media utilizzati negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica ai sensi del decreto-legge 21 dicembre 1973, n. 567, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1973, n. 727, ovvero per effetti di provvedimenti amministrativi adottati anteriormente alla data del 1 ottobre 1973, possono chiedere di essere immessi nei ruoli dei predetti istituti per le cattedre o posti orario in cui sono stati utilizzati per l'anno scolastico 1973-74, sempre che siano in possesso della relativa abilitazione. L'immissione in ruolo ha effetto dal 1 ottobre 1974. A tal fine gli aspiranti sono compresi in elenchi provinciali aggiuntivi a quelli compilati in base alla ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione 28 febbraio 1974 ed alla circolare per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti 17 giugno 1974, n. 146, del Ministro stesso. Con proprio decreto il Ministro per la pubblica istruzione definira' tempi e modalita' per l'assegnazione definitiva della sede. Il personale docente di ruolo che non trovi eventualmente utilizzazione nelle scuole di titolarita' viene impiegato nell'ambito della provincia nell'insegnamento proprio della stessa cattedra o posto orario e, ove cio' non sia possibile, nell'insegnamento di materie affini anche in istituti e scuole di grado inferiore. Il servizio cosi' prestato e' utile anche ai fini del compimento del periodo di prova".2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2

con decorrenza dal 1 ottobre 1973

La Corte Costituzionale con sentenza 9-20 marzo 1978, n. 25 (in G.U. 1a s.s. 29/03/1978, n. 87) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico della legge 14 agosto 1974, n. 391, nella parte in cui non comprende tra gli aventi diritto alla immissione nel ruolo degli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica gli insegnanti che, in possesso degli altri requisiti richiesti, abbiano ottenuto, con effetto dal 1 ottobre 1973, la immissione nel ruolo della scuola media inferiore, continuando, nell'anno 1973/1974, nel servizio presso istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica, in base a provvedimento amministrativo adottato nel corso dell'anno scolastico anzidetto".

Testo in vigore dal 30 marzo 1978 al 22 dicembre 2008

Che cosa è cambiato dal 30 marzo 1978

Confronto con la versione in vigore dal 30 agosto 1974 al 30 marzo 1978.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 9-20 marzo 1978, n. 25 (in G.U. 1a s.s. 29/03/1978, n. 87) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico della legge 14 agosto 1974, n. 391, nella parte in cui non comprende tra gli aventi diritto alla immissione nel ruolo degli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica gli insegnanti che, in possesso degli altri requisiti richiesti, abbiano ottenuto, con effetto dal 1 ottobre 1973, la immissione nel ruolo della scuola media inferiore, continuando, nell'anno 1973/1974, nel servizio presso istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica, in base a provvedimento amministrativo adottato nel corso dell'anno scolastico anzidetto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1974-08-14;391~artunico · fonte del testo