All'articolo 3 della legge 25 novembre 1962, n. 1684, sono aggiunti i seguenti commi: "Particolari strutture portanti, che non rispondono alle predette caratteristiche, potranno essere ammesse purche' di provata idoneita'. La relativa dichiarazione e' rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio".

Testo vigente dal 1 dicembre 1964

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1964-11-05;1224~art1 · fonte su Normattiva