Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche

Art. 3 — Tipo delle strutture da adottare negli edifici pubblici e privati

Gli edifici pubblici o privati con sette o piu' piani, entro e fuori terra, debbono essere costruiti con ossatura portante in cemento armato o metallica. ((Particolari strutture portanti, che non rispondono alle predette caratteristiche, potranno essere ammesse purche' di provata idoneita'. La relativa dichiarazione e' rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio)).

Testo vigente dal 16 dicembre 1964

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-11-25;1684~art3 · fonte su Normattiva