L'articolo 129 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, e' sostituito dal seguente: "In caso di infortunio sul lavoro, debitamente accertato, spetta al reggente il medesimo trattamento previsto per il personale di ruolo, di cui alla tabella XXIV dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077".

Testo vigente dal 30 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-01-09;3~art8 · fonte su Normattiva