In deroga al disposto dell'art. 47, primo comma, del decreto Presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, contenente nuove norme sulle imposte di bollo, tutti gli atti del procedimento davanti alla Corte costituzionale sono esenti da qualsiasi imposta e tassa. E' abrogato l'art. 43, n. 1, lettera d), della tariffa allegato A al decreto Presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, nella parte concernente gli atti davanti alla Corte costituzionale.
Testo vigente dal 9 aprile 1958
