L'art. 14 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e' sostituito dal seguente: "La Corte puo' disciplinare l'esercizio delle sue funzioni con regolamento approvato a maggioranza dei suoi componenti. Il regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. La Corte, nei limiti di un fondo stanziato a tale scopo con legge del Parlamento, provvede alla gestione delle spese, dei servizi e degli uffici, e stabilisce, in apposita pianta organica, il numero, la qualita' e gli assegni, nonche' le attribuzioni, i diritti ed i doveri dei funzionari addetti a ciascun ufficio. La Corte e' competente in via esclusiva a giudicare sui ricorsi dei suoi dipendenti. Nell'ambito dei propri ordinamenti la Corte determinera', tenendo presenti le norme vigenti per le Amministrazioni dello Stato, la composizione del Gabinetto del Presidente e delle Segreterie dei giudici, ai quali potra' essere addetto anche personale appartenente alle Amministrazioni dello Stato".

Testo vigente dal 9 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-18;265~art4 · fonte del testo