L'articolo 18 della legge 18 agosto 1962, n. 1357, e' sostituito dal seguente: "Le marche previste al precedente articolo 16 sono stampate a cura e a spesa dell'Ente e sono affidate, per la distribuzione agli interessati, agli Ordini professionali provinciali e ad istituti bancari di interesse nazionale. Il Consiglio di amministrazione dell'Ente, ove occorra, puo' stabilire altri sistemi di distribuzione delle marche stesse".
Testo vigente dal 27 ottobre 1967
