Art. 28 — Consiglio nazionale dell'ordine
Il consiglio nazionale dell'ordine e' composta dai presidenti dei consigli regionali, provinciali, limitatamente alle province di Trento e Bolzano, e di quelli di cui al precedente articolo 6. PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 25 OTTOBRE 2005, N. 221. E' convocato per la prima volta dal Ministro di grazia e giustizia. 7 COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 OTTOBRE 2005, N. 221. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal Consiglio. In caso di impedimento e' sostituito dal vice presidente. Il Consiglio nazionale dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni:
- a)emana il regolamento interno, destinato al funzionamento dell'ordine;
- b)provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;
- c)predispone ed aggiorna il codice deontologico, vincolante per titti gli iscritti, e lo sottopone all'approvazione per referendum agli stessi;
- d)cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concerneti la professione relativamente alle questioni di rilevanza nazionale;
- e)designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale, ove sono richiesti;
- f)esprime apreri, su richiesta degli enti pubblici ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale;
- g)propone le tabelle delle tariffe professionali degli onorari minime e massime e delle indennita' ed i criteri per il rimborso delle spese, da approvarsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro della sanita'; 7
- h)determina i contributi annuali da corrispondere dagli iscritti nell'albo, nonche' le tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse debbono essre contenuti nei limiti necessari per coprire le spese per una regolare gestione dell'ordine.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 gennaio 2018, n. 3
7La L. 11 gennaio 2018, n. 3 ha disposto (con l'art. 9, comma 6) che "Nella legge 18 febbraio 1989, n. 56, ogni riferimento al Ministro di grazia e giustizia e al Ministero di grazia e giustizia si intende fatto, rispettivamente, al Ministro della salute e al Ministero della salute".
Testo vigente dal 15 febbraio 2018
