Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119

Art. 12 — Promozione alle qualifiche di agente di esercizio di terza e seconda classe ed equiparata

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

L'articolo 49 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, e' sostituito dal seguente: "La promozione alle qualifiche di agente di esercizio di terza classe e di agente tecnico di terza classe e' conferita, a ruolo aperto, mediante scrutinio per anzianita' congiunta al merito al quale sono ammessi gli impiegati che nella qualifica inferiore dello stesso ruolo, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto quattro anni di servizio effettivo. La promozione alle qualifiche di agente di esercizio di seconda classe e di agente tecnico di seconda classe e' conferita, a ruolo aperto, mediante scrutinio per anzianita' congiunta al merito, al quale sono ammessi gli impiegati che nella qualifica immediatamente inferiore dello stesso ruolo, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto tre anni di servizio effettivo".

Testo in vigore dal 11 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-12-31;1406~art12 · fonte su Normattiva