Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119

Art. 16 — Inquadramento nella carriera superiore

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Per il personale di ruolo inquadrato nella carriera superiore a quella di appartenenza con effetto retroattivo, le eventuali maggiori somme percette a titolo di stipendio nella qualifica posseduta relative al periodo decorrente fra la data di inquadramento e quella di emissione del provvedimento sono irripetibili.

Testo in vigore dal 11 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-12-31;1406~art16 · fonte del testo