Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119
Art. 16 — Inquadramento nella carriera superiore
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Per il personale di ruolo inquadrato nella carriera superiore a quella di appartenenza con effetto retroattivo, le eventuali maggiori somme percette a titolo di stipendio nella qualifica posseduta relative al periodo decorrente fra la data di inquadramento e quella di emissione del provvedimento sono irripetibili.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010
