Art. 20 — Maggiorazioni del premio di esercizio
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L'articolo 36 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, e' sostituito dal seguente: "Ai primi direttori capi e agli ispettori superiori di ragioneria o equiparati di cui alla tabella F dell'allegato I alla presente legge e' concessa, dopo 3 anni di permanenza in tale qualifica, senza demerito, una maggiorazione del 50 per cento sul premio base di esercizio di cui alla tabella A allegata alla legge 27 maggio 1961, n. 465, cumulabile con le altre maggiorazioni. Il presente articolo e le note richiamate in calce alle tabelle F, L, N, O, P e Q hanno effetto economico per le tabelle F ed L, dal 1 gennaio 1960, per le tabelle N, 0, P e Q dal 1 gennaio 1961".
Testo in vigore dal 11 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010
