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Per ogni impiegato con qualifica inferiore a direttore centrale deve essere redatto annualmente un rapporto informativo che si conclude con il giudizio complessivo di "ottimo", "distinto", "buono", "mediocri", "insufficiente". All'impiegato, al quale, nell'anno cui si riferisce il rapporto informativo sia stata inflitta una sanzione disciplinare piu' grave della censura non puo' essere attribuito un giudizio complessivo superiore a "buono". Il giudizio complessivo e' comunicato su apposito modello all'impiegato che vi appone la data di comunicazione e la firma. Qualora ne faccia richiesta, l'impiegato ha diritto di prendere visione del rapporto informativo. Avverso il giudizio complessivo di "distinto", "buono","mediocre" e "insufficiente" l'impiegato puo' ricorrere al Consiglio di amministrazione con facolta' di inoltrare ricorso in piego chiuso. Il ricorso deve pervenire, entro quindici giorni dalla comunicazione del giudizio, all'ufficio presso il quale l'impiegato presta servizio. La deliberazione del Consiglio di amministrazione e' provvedimento definitivo. Salvo quanto previsto dal presente articolo, rimangono ferme, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 43 e seguenti del capo I, titolo III, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' quelle di cui al capo III, titolo I, della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

Testo in vigore dal 11 gennaio 1962 al 23 aprile 1968

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-12-31;1406~art21 · fonte su Normattiva