Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119
Art. 23 — Consiglio di amministrazione
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L'articolo 22 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, e' sostituito dal seguente: "Il Consiglio di amministrazione e' presieduto dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni o, in sua assenza, dal Sottosegretario di Stato da lui delegato, ed e' cosi' composto:
- a)dal Sottosegretario o dai Sottosegretari di Stato in carica presso il Ministero;
- b)dal direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
- c)dall'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni;
- d)dal direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
- e)dal capo del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
- f)da due funzionari scelti dal Ministro fra il personale del Ministero delle poste e telecomunicazioni;
- g)da due funzionari del Ministero del tesoro;
- h)da un rappresentante dell'Avvocatura dello Stato con qualifica non inferiore a vice avvocato dello Stato;
- i)dal presidente della Commissione centrale per gli uffici locali;
- l)dal presidente dell'Istituto postelegrafonici;
- m)da quattro rappresentanti del personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, di cui uno del personale degli uffici locali e delle agenzie poste e telegrafi;
- n)da un rappresentante del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. I cinque rappresentanti del personale sono eletti a scrutinio diretto e segreto secondo le norme del regolamento che sono approvate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni. Per l'elezione del rappresentante del personale degli uffici locali e delle agenzie poste e telegrafi sono eleggibili ed elettori I dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni che rivestano una delle qualifiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 120. Per la elezione dei cinque rappresentanti del personale di cui alle lettere m) e n) possono presentare liste di candidati le organizzazioni sindacali a carattere nazionale e a rappresentanza unitaria dei lavoratori postelegrafonici. Ai fini della elezione dei cinque rappresentanti del personale di cui alle precedenti lettere m) e n) e' altresi' elettore ed eleggibile il personale comunque denominato che abbia prestato servizio per almeno 90 giornate di effettivo lavoro alla data del decreto ministeriale che indice le elezioni, escluso; in ogni caso, quello assunto ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119. I componenti il Consiglio di amministrazione di cui alle lettere f), g), h), m), n) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010
