Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119

Art. 25 — Consiglio centrale di disciplina

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Il Consiglio centrale di disciplina dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' presieduto da un direttore centrale. Salvo quanto previsto dal precedente comma, per il Consiglio centrale di disciplina si applicano le disposizioni di cui agli articoli 148 e 149 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Testo in vigore dal 11 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-12-31;1406~art25 · fonte su Normattiva