Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119

Art. 29 — Elezione dei rappresentanti del personale in seno alle Commissioni consultive

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Con decreto del Ministro, previo parere del Consiglio di amministrazione, sono stabilite le norme per il funzionamento delle Commissioni consultive previste dall'articolo 26 e sono determinati la procedura ed i criteri di massima cui esse debbono attenersi nell'esercizio delle loro attribuzioni. Con lo stesso decreto viene regolato il procedimento elettorale per l'elezione dei rappresentanti del personale contemplati al n. 3) del secondo comma e al n. 6) del terzo comma dell'articolo 26. Esse debbono prevedere modalita' idonee a consentire l'elezione di rappresentanti elettivi dei vari gruppi del personale, in maniera che alle sedute delle Commissioni stesse partecipino, di volta in volta, nel numero previsto dall'articolo 26, soltanto rappresentanti elettivi appartenenti alla carriera medesima, della, quale fanno parte gli impiegati di cui si prendono in esame le pratiche. Per le elezioni dei rappresentanti del personale nelle Commissioni consultive centrale e provinciali di cui ai precedenti commi possono presentare liste di candidati solo le Organizzazioni sindacali a carattere nazionale e a rappresentanza unitaria dei lavoratori postelegrafonici.

Testo in vigore dal 11 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-12-31;1406~art29 · fonte su Normattiva