Art. 35 — Promozione a direttore di sezione
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Ai consiglieri di prima e seconda classe dei ruoli tecnici di cui alle tabelle C, D ed E dell'allegato I alla presente legge, aventi titolo alla riserva dei posti prevista dagli articoli 62 e 92 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, e in possesso del diploma di laurea da data anteriore a quella del conferimento dell'incarico o comunque anteriore al 1 gennaio 1955 e' attribuita un'anzianita' convenzionale, non superiore ad anni tre, pari ai periodo dell'attivita' di incarico di studio, di allievo telefonista o di meccanico, svolto anteriormente al 31 dicembre 1957, presso l'Amministrazione postelegrafonica. L'anzianita' di cui al precedente comma e' valutabile ai soli fini dell'anzianita' di carriera prevista dall'articolo 164, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Gli interessati, su domanda, possono optare, sempre che non ne abbiano fruito, per il beneficio previsto dall'articolo 72 il quale non e' cumulabile con quello previsto dal presente articolo.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010
