Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119

Art. 39 — Concorsi integrativi per esame speciale per la promozione a segretario

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Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, sono banditi, con l'osservanza delle disposizioni di cui alla parte V, titolo II, capo I del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e degli articoli 70 e 96 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, due concorsi per esame speciale per la promozione alla qualifica di segretario del ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo-contabile, integrativi degli identici concorsi banditi rispettivamente il 30 giugno 1958 ed il 31 dicembre 1958. Detti concorsi si ritengono espletati alle date sopraindicate. Al concorso per esame speciale, integrativo di quello bandito il 30 giugno 1958, sono ammessi a partecipare:

  • 1)gli impiegati del ruolo organico sopraindicato che, alla data anzidetta, rivestivano la qualifica di segretario aggiunto e di vice segretario ed avevano maturato l'anzianita' di servizio prevista dalle soprarichiamate disposizioni;
  • 2)i segretari dello stesso ruolo che abbiano ottenuto la promozione a tale qualifica mediante scrutini, tenuti, ai sensi dell'articolo 175 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, successivamente all'entrata in vigore della legge 27 febbraio 1958, n. 119, e che, al 30 giugno 1958, avevano maturato l'anzianita' di servizio prevista dalle sopracitate disposizioni. Al concorso per esame speciale integrativo di quello indetto il 31 dicembre 1938, sono ammessi a partecipare gli impiegati che, alla stessa data, rivestivano le qualifiche e si trovavano nelle condizioni indicate nei punti 1) e 2) del precedente comma. Sono ammessi, altresi', gli impiegati dello stesso ruolo, scrutinati il 4 dicembre 1958 alla qualifica di segretario aggiunto o equiparata e che, in applicazione degli articoli 70 e 96 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, alla data del 31 dicembre 1958 avevano maturato le anzianita' di servizio previste dalle sopra richiamate disposizioni. Nei soli confronti degli impiegati anzidetti le promozioni conferite alla qualifica di segretario aggiunto o equiparata si intendono annullate. Agli idonei dei concorsi sono conferiti i posti che risultano disponibili, nella qualifica di segretario, rispettivamente al 30 giugno 1958 ed al 31 dicembre 1958, detratti quelli relativi alle promozioni alla qualifica anzidetta giu' conferite, mediante concorsi o scrutini, con decorrenza, ai fini economici, dalle date sopraindicate. I vincitori dei concorsi integrativi di quelli indetti il 30 giugno 1958 ed il 31 dicembre 1958 sono collocati in ruolo, secondo l'ordine della graduatoria, dopo i vincitori dei rispettivi concorsi banditi alle date anzidette

Testo in vigore dal 11 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1961-12-31;1406~art39 · fonte su Normattiva