Art. 40 — Concorsi di merito distinto e concorsi per esame speciale per le promozioni a segretario
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Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono banditi, con l'osservanza delle disposizioni di cui alla parte V, titolo II, capo I, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e degli articoli 70 e 96 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, due concorsi per merito distinto e due concorsi per esame speciale per la promozione alla qualifica di segretario del ruolo organico della carriera% di concetto del personale amministrativo-contabile, in sostituzione degli identici concorsi indetti rispettivamente il 39 giugno 1959 ed il 31 dicembre 1959, i cui bandi sono revocati. Detti concorsi si ritengono espletati alle date sopraindicate. Ai concorsi di merito distinto e per esame speciale, banditi in sostituzione di quelli indetti il 30 giugno 1959, sono ammessi a partecipare gli impiegati del ruolo organico sopraindicato che, alla data anzidetta, rivestivano la qualifica di segretario aggiunto o di vice segretario ed avevano maturato l'anzianita' di servizio prevista dalle disposizioni sopra richiamate. Ai concorsi per merito distinto e per esame speciale, banditi in sostituzione di quelli indetti il 31 dicembre 1959, sono ammessi a partecipare gli impiegati che alla stessa data, rivestivano le qualifiche e si trovavano nelle condizioni indicate nel precedente comma.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010
