Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119

Art. 42 — Concorsi di merito distinto e per esame speciale per la promozione a perito o geometra

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I concorsi previsti dagli articoli 39 e 40 sono banditi anche per la promozione alle qualifiche di perito o geometra dei ruoli organici delle carriere di concetto dei periti industriali e dei geometri, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli anzidetti e di quelle dell'articolo 41.

Testo in vigore dal 11 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-12-31;1406~art42 · fonte su Normattiva