Art. 43 — Scrutini per la promozione alla qualifica di primo segretario o equiparata
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Ferme restando le promozioni mediante scrutini, alla qualifica di primo segretario o equiparata, conferite a tutto il 23 settembre 1959, le cui decorrenze vanno rettificate alla data del primo scrutinio effettuato dopo il 1 luglio 1958, e salvo quanto previsto dall'articolo 86 della presente legge, sono tenuti scrutini suppletivi effettuati per la promozione alla stessa qualifica successivamente al 1 luglio 1958, ai quali sono ammessi gli impiegati che conseguano la nomina alla qualifica di segretario o equiparata, in applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 39, 40 e 42 con decorrenza, ai fini economici, da data anteriore a quella dei rispettivi scrutini. Le promozioni possono essere conferite, ove occorra, in soprannumero. Il numero dei posti, compresi quelli in soprannumero, da conferire con gli scrutini suppletivi di cui al primo comma del presente articolo va determinato in rapporto al numero degli impiegati aventi titolo a partecipare agli scrutini stessi, in modo che tale rapporto risulti identico a quello esistente fra il numero dei posti, relativi alla qualifica di primo segretario o equiparata, gia' conferiti con i corrispondenti scrutini ed il numero degli impiegati ammessi agli scrutini medesimi. Il soprannumero non puo', in ogni caso, eccedere il numero dei posti conferiti con gli scrutini espletati. L'assorbimento dei posti in soprannumero e' effettuato, dal 1 gennaio 1963 in poi, in ragione di un terzo delle vacanze che si verifichino nella qualifica di primo segretario o equiparata, computando per posto intero la frazione di posto superiore alla meta'. In corrispondenza ai posti in soprannumero, di cui al precedenti commi, sono lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale di ciascun ruolo della carriera di concetto. Le promozioni, da conferire mediante gli scrutini suppletivi previsti dal presente articolo, hanno la stessa decorrenza gia' fissata per le promozioni conferite con gli scrutini espletati.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010
