Art. 45 — Ammissione agli scrutini per la promozione a primo segretario o equiparato
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Agli scrutini suppletivi per la promozione a primo segretario o qualifica equiparata di cui all'articolo 43, sono ammessi anche gli impiegati che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di segretario o equiparata ed abbiano conseguito la, promozione a tale qualifica mediante concorso per merito distinto o concorso per esame speciale con decorrenza ai fini economici da data anteriore a quella dei rispettivi scrutini. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al terzo comma del precedente articolo 43 nel numero degli aventi titolo a partecipare agli scrutini suppletivi, vanno ricompresi solo gli impiegati della carriera di concetto che trovansi nelle condizioni previste dal primo comma dello stesso articolo. I promossi negli scrutini suppletivi prendono posto in ruolo secondo l'ordine della relativa graduatoria di merito comparativo dopo i promossi negli scrutini gia' espletati prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010
