Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119

Art. 45 — Ammissione agli scrutini per la promozione a primo segretario o equiparato

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Agli scrutini suppletivi per la promozione a primo segretario o qualifica equiparata di cui all'articolo 43, sono ammessi anche gli impiegati che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di segretario o equiparata ed abbiano conseguito la, promozione a tale qualifica mediante concorso per merito distinto o concorso per esame speciale con decorrenza ai fini economici da data anteriore a quella dei rispettivi scrutini. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al terzo comma del precedente articolo 43 nel numero degli aventi titolo a partecipare agli scrutini suppletivi, vanno ricompresi solo gli impiegati della carriera di concetto che trovansi nelle condizioni previste dal primo comma dello stesso articolo. I promossi negli scrutini suppletivi prendono posto in ruolo secondo l'ordine della relativa graduatoria di merito comparativo dopo i promossi negli scrutini gia' espletati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 11 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-12-31;1406~art45 · fonte su Normattiva