Art. 47 — Promozione alla qualifica di capo ufficio di prima classe o equiparata
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I capi ufficio ed equiparati, i quali, alla data del 30 giugno 1957, rivestono la qualifica di primo ufficiale o equiparata sono collocati nella qualifica superiore del ruolo di appartenenza. Sono esclusi da tale collocamento i capi uffici ed equiparati i quali nei tre anni che precedono quello di entrata in vigore della presente legge abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "distinto".
Testo in vigore dal 11 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010
