Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119

Art. 49 — Esami speciali mediante colloquio per la promozione alla qualifica di capo ufficio e equiparata

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Il concorso per esame di cui all'articolo 42, secondo comma, n. 1), della legge 27 febbraio 1958, n. 119, da bandirsi per i primi due anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, e' sostituito da un esame speciale mediante colloquio vertente sui servizi di istituto dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. L'esame e bandito nel mese di febbraio. I vincitori sono promossi con effetto dalla data da cui hanno decorrenza le promozioni conferite mediante scrutinio per merito comparativo e nel limite di un quarto dei posti disponibili alla data medesima, salvo quanto previsto dall'articolo 361, comma sesto, settimo, ottavo, nono e decimo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Gli impiegati promossi in applicazione del presente articolo precedono in ruolo i promossi nello scrutinio per merito comparativo effettuato nello stesso anno in cui e' stato bandito l'esame speciale. Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi. Sono ammessi all'esame speciale gli impiegati esecutivi di ruolo organico, i quali alla data del bando, abbiano compiuto otto anni di servizio nel ruolo di appartenenza, valutando ai fini del compimento di tale periodo:

  • 1)per intero, il servizio prestato nel ruolo aggiunto e nel ruolo speciale transitorio corrispondente al ruolo organico di appartenenza:
  • 2)per intero il servizio prestato nel ruolo aggiunto e nel ruolo speciale transitorio della carriera esecutiva non corrispondente al ruolo organico di appartenenza oppure in altri ruoli organici della carriera esecutiva;
  • 3)per intero, il servizio prestato anteriormente all'inquadramento nel ruolo organico di appartenenza, in qualita' di direttore di ufficio locale, di titolare di agenzia e di ufficiale anche prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, nonche' in qualita' di impiegato non di ruolo di terza categoria o superiore;
  • 4)per intero, il servizio militare prestato anteriormente alla nomina in ruolo presso reparti combattenti;
  • 5)per due terzi il servizio prestato nei ruoli della carriera ausiliaria. Ai fini della partecipazione all'esame speciale, e' richiesta una permanenza minima di quattro anni nel ruolo di appartenenza. Tale limitazione non si applica nel computo del servizio di cui al n. 1) del quinto comma del presente articolo. Chi ha partecipato o partecipa ad uno dei concorsi per esame speciale banditi in applicazione dell'articolo 81 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, e del presente articolo, non puo' ripeterlo. Coloro che, pur avendo i requisiti prescritti, non hanno preso e non prendono parte al primo concorso per esame speciale cui hanno titolo a partecipare e al successivo, quando e' stata accertata l'impossibilita' per ragioni di salute di partecipare al primo, non possono ulteriormente avvalersi di questo speciale sistema di avanzamento.

Testo in vigore dal 11 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1961-12-31;1406~art49 · fonte su Normattiva