Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119

Art. 51 — Decorrenza giuridica delle promozioni alla qualifica di capo ufficio o equiparata degli impiegati in servizio di ruolo e non di ruolo da data anteriore al 23 marzo 1939

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Le promozioni conferite prima dell'entrata in vigore della presente legge, in applicazione dell'articolo 80 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, sono riportate, al soli effetti giuridici, al 16 novembre 1951. A tale data sono riportati gli effetti giuridici delle promozioni al grado IX, di gruppo C, o alle corrispondenti qualifiche del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni conferite dopo la data medesima e anteriormente a quella di entrata in vigore della legge 27 febbraio 1958, n. 119, agli impiegati gia' in servizio di ruolo e non di ruolo anteriormente al 23 marzo 1939. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 80 della citata legge n. 119 e del presente articolo, e' considerato servizio non di ruolo anche quello prestato in qualita' di ricevitore, supplente, collettore e portalettere rurale di cui al libro terzo del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, nonche' in qualita' di fattorino telegrafico e di scortapieghi. Le disposizioni di cui all'articolo 80 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, ed al precedente comma si applicano agli impiegati della carriera esecutiva che alla data, del 23 marzo 1939 prestavano servizio presso la Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualita' di ricevitore, gerente supplente, collettori e portalettere riurale di cui al libro terzo del Codice postale e delle telecomunicazioni nonche' in qualita di fattorino telegrafico e, di scortapieghi. Gli impiegati medesimi sono inclusi - ora per allora - nello scrutinio al quale a avrebbero avuto titolo a partecipare.

Testo in vigore dal 11 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-12-31;1406~art51 · fonte su Normattiva