Art. 57 — Conferimento di posti nella carriera esecutiva
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I posti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori di esercizio, detratti quelli occorrenti per l'applicazione delle disposizioni di cui al susseguente articolo 76, sono conferiti, in numero non superiore a mille, agli idonei dei concorsi a posti di gruppo C, banditi con decreti ministeriali 28 dicembre 1951 e 11 febbraio 1954, questo ultimo modificato con decreto ministeriale 4 agosto 1954, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie. In ogni caso non possono essere assunti idonei del concorso a posti di gruppo C, bandito con decreto ministeriale 11 febbraio 1954, modificato con decreto ministeriale 4 agosto 1954, i quali nella relativa graduatoria siano collocati dopo il 2.500° posto. I posti ulteriormente disponibili sono conferiti mediante concorso per titoli agli ufficiali dell'albo nazionale, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla, data di pubblicazione della presente legge, i quali risultino in servizio da data anteriore al 1 gennaio 1961, presso gli uffici principali e presso gli uffici dell'Amministrazione centrale. Gli ufficiali dell'albo nazionale sono inquadrati nella qualifica di ufficiale di 3ª classe, conservando il trattamento economico di cui sono provvisti. I medesimi sono collocati in ruolo dalla data di approvazione della graduatoria. Nel concorso previsto dal presente articolo si tiene conto, come titolo valutabile, dell'anzianita' complessiva di iscrizione nell'albo nazionale nonche' del servizio effettivo prestato presso gli uffici principali e della Amministrazione centrale. Il secondo comma dell'articolo 73 della citata legge n. 119 e' abrogato.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010
