Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119

Art. 58 — Concorso per titoli riservato agli ufficiali dell'albo nazionale

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Salvo quanto previsto dagli articoli 57, 59 e 76 della presente legge, i posti vacanti nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori di esercizio sono conferiti, nel limite di 300, mediante concorso per titoli al quale sono ammessi, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, gli ufficiali dell'albo nazionale in servizio presso gli uffici locali la data anteriore al 1 gennaio 1961. Nella, fissazione dei punteggi per i titoli deve essere dato valore preminente all'anzianita' di iscrizione all'albo nazionale.

Testo in vigore dal 11 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-12-31;1406~art58 · fonte del testo