Art. 59 — Concorso per titoli
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Sino al 30 giugno 1962, i posti disponibili nella qualifica iniziale dei ruoli organici della carriera esecutiva di cui alle tabelle M, N, o e P dell'allegato I alla presente legge, detratti quelli occorrenti per la applicazione dei precedenti articoli 56 e 57, sono conferiti mediante concorsi per titoli, ai quali sono ammessi gli impiegati esecutivi dei ruoli aggiunti e non di ruolo, compresi gli straordinari, nonche' gli impiegati ausiliari di ruolo organico e di ruolo aggiunto e gli operai comunque denominati, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, disimpegnano mansioni proprie del ruolo per il quale e' bandito ciascun concorso. Al concorso per titoli relativo al ruolo degli operatori di esercizio sono ammessi, altresi', gli impiegati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano a svolgere lavoro esecutivo a cottimo alle dipendenze del servizio risparmi postali ovvero presso gli uffici copia dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Ai fini dell'ammissione ai concorsi previsti dal presente articolo si prescinde dal possesso del titolo di studio e dal limite massimo di eta'. Gli idonei sono inquadrati in ruolo con effetto dal 1 luglio 1961 o dalla data di assunzione in servizio, se successiva; in ogni caso la decorrenza economica non puo' avere effetto da data anteriore a quella del compimento di un biennio di mansioni esecutive. Gli Impiegati medesimi sono collocati in ruolo, in relazione alla data dalla quale decorrono gli effetti economici, dopo l'ultimo iscritto. I posti disponibili sino al 1 luglio 1962 nella qualifica iniziale del ruolo organico di cui alla tabella R dell'allegato I alla presente legge sono tutti riservati agli invalidi di guerra e assimilati. Sino a tale dalla, l'aliquota dei posti riservati agli invalidi di guerra ed assimilati e' calcolata per gli altri ruoli organici della carriera esecutiva sulla meta' dei posti disponibili.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010
