Art. 61 — Inquadramento nella qualifica di agente di esercizio di terza classe ed equiparata
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Gli impiegati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono la qualifica di agente di esercizio di quarta classe o di agente tecnico di quarta classe sono inquadrati con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, rispettivamente, nella qualifica di agente di esercizio di terza classe o di agente tecnico di terza classe. Ai fini del trattamento economico si applicano, ove occorra, le disposizioni di cui all'articolo 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. La nomina di cui all'articolo 53 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, e' conferita nella qualifica di agente di esercizio di terza classe. I portalettere e ricevitori addetti a zone rurali urbanizzate, i quali non hanno conseguito l'inquadramento nel ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio in applicazione dell'articolo 53 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, perche' sprovvisti della anzianita' o del titolo di studio richiesti possono essere nominati agenti di esercizio di terza classe, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione e su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, purche' alla data medesima risultino in possesso di tali requisiti. I portalettere o ricevitori, effettivi e provvisori, chi alla data di urbanizzazione della zona rurale cui sono addetti, non abbiano compiuto il periodo di servizio richiesto, possono ottenere l'inquadramento previsto dall'articolo 53 sopra richiamato su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla maturazione del periodo medesimo.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010
