Art. 63 — Disposizioni particolari per gli impiegati non di ruolo di quarta categoria
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Le disposizioni di cui al punto 2) della nota posta in calce alla tabella P allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 195.57, n. 363, si applicano, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, anche a coloro che al 30 giugno 1957 non rivestivano piu' la qualifica di fattorino telegrafico per essere stati nominati agenti diurnisti con il trattamento economico previsto per la quarta categoria del personale non di ruolo. Agli impiegati che ottengono l'inquadramento nel ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio, in applicazione del precedente comma, sono conferite le promozioni cui avrebbero avuto titolo in relazione alla posizione di ruolo spettante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 363. Gli effetti economici dei provvedimenti emessi in applicazione dei precedenti commi decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010
