Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119

Art. 66 — Inquadramento nei ruoli della carriera ausiliaria

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Gli operai dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nominati in ruolo ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 15, e della nota apposta in calce alla tabella A dell'allegato III alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, possono chiedere, con domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento nella qualifica iniziale dei ruoli della carriera ausiliaria di cui alle tabelle S. T ed U dell'allegato I alla legge medesima. L'inquadramento in ciascuno dei ruoli anzidetti viene effettuato silla base di graduatorie compilate dal Consiglio di amministrazione che deve valutare come titoli preminenti l'anzianita' complessiva di servizio e, in particolare, i periodi di servizio prestati con mansioni proprie del ruolo cui si riferisce ciascuna graduatoria. L'inquadramento decorre dal 1 luglio 1961 o dalla data di assunzione in servizio se successiva e il collocamento in ruolo avviene, eventualmente, con riserva di anzianita' nei confronti dei vincitori del concorso per titoli previsto dal successivo articolo 76. Agli operai di ruolo, provvisti di paga superiore allo stipendio iniziale della nuova qualifica, sono attributi gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio pari o immediatamente inferiore alla retribuzione in godimento. La eventuale ulteriore differenza di trattamento e' mantenuta a titolo di assegno personale, riassorbibile nei successivi aumenti di stipendio per progressione di carriera, anche se semplicemente economica, e utile a pensione.

Testo in vigore dal 11 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1961-12-31;1406~art66 · fonte su Normattiva