Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119

Art. 67 — Promozione alla qualifica di agente di esercizio di terza classe o equiparata

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Agli operai di ruolo, inquadrati nella carriera ausiliaria ai sensi del precedente articolo 66, e' attribuita, ai soli fini della promozione ad agente di esercizio di terza classe o qualifica equiparata, la seguente anzianita' di servizio: operai di 1ª categoria, anni 3 e mesi 6; operai di 2ª categoria, anni 2 e mesi 6; operai di 3ª e 4ª categoria, anni 1 e mesi 6. Negli scrutini per la promozione alla qualifica di agente di esercizio di terza classe o equiparata, nei quali siano valutate le anzianita' anzidette, al personale interessato non sono applicabili le norme di cui all'articolo 72 della presente legge nonche' quelle della legge 27 febbraio 1958, n. 119, richiamate in tale articolo.

Testo in vigore dal 11 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-12-31;1406~art67 · fonte su Normattiva