Art. 68 — Conferimento di posti disponibili nella qualifica iniziale dei ruoli della Carriera ausiliaria
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Salvo quanto previsto dai precedenti articoli di cui al presente capo IV nonche' dagli articoli 75 e 76 della presente legge i posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli organici della carriera ausiliaria sono conferiti mediante concorsi per titoli riservati, per una volta soltanto agli impiegati ausiliari di ruolo aggiunto e non di ruolo compresi gli straordinari, agli operai nominati in ruolo ai sensi della legge 5 marzo 1981, n. 90, nonche' agli operai non di ruolo e giornalieri comunque denominati, in servizio presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni alla data di pubblicazione della presente legge. Per l'ammissione al concorso si prescinde dal titolo di studio e dal limite massimo di eta'. Nella fissazione dei punteggi per i titoli deve essere dato valore preminente all'anzianita' complessiva di servizio e, in particolare, ai periodi di servizio prestati con mansioni proprie del ruolo cui si riferisce ciascun concorso. I vincitori sono nominati in ruolo con effetto dal 1 luglio 1961 o dalla data di assunzione in servizio se successiva e prendono posto dopo i dipendenti inquadrati ai sensi del precedente articolo 66. Ai vincitori dei concorsi di cui al presente articolo provvisti, quali operai non di ruolo, di paga superiore allo stipendio iniziale della nuova qualifica, sono attribuiti gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio pari o immediatamente inferiore alla retribuzione in godimento. La eventuale ulteriore differenza di trattamento e' mantenuta a titolo di assegno personale non pensionabile e riassorbibile nei successivi aumenti di stipendio per progressione di carriera anche se semplicemente economica.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010
