Art. 71 — Personale della carriera ausiliaria ex combattente
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Al personale ex combattente ed assimilato dei ruoli organici della carriera ausiliaria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' concesso un aumento di due anni di anzianita' nella qualifica rivestita o acquisita in prima applicazione della presente legge. I predetti benefici non sono cumulabili con i benefici eventualmente goduti come riconoscimento della qualifica di combattente. Gli interessati, con domanda da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono optare per il trattamento piu' favorevole.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010
