Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119

Art. 74 — Trasferimento da altre Amministrazioni

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Il personale di ruolo organico delle carriere esecutiva ed ausiliaria di altre Amministrazioni dello Stato, applicato presso la Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni alle mansioni di cui agli articoli 37 e 45 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, su domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, puo' essere trasferito, con decreto dei Ministri competenti nella corrispondente carriera dell'Amministrazione medesima. Gli impiegati trasferiti conservano l'anzianita' di carriera o di qualifica acquisite e sono collocati nel ruolo corrispondente alle mansioni svolte presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nel limite di un decimo dei posti disponibili nella qualifica nella quale avviene il trasferimento. Gli impiegati che rivestono una qualifica per la quale e previsto un coefficiente di stipendio non compreso nell'allegato I alla presente legge, sono collocati, con l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi, nella qualifica per la quale e' stabilito un coefficiente immediatamente superiore a quello relativo alla qualifica di provenienza.

Testo in vigore dal 11 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-12-31;1406~art74 · fonte su Normattiva