Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119

Art. 75 — Inquadramento nella qualifica di ufficiale di terza classe e nella qualifica di fattorino

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L'inquadramento degli idonei dei concorsi per titoli, banditi in applicazione dell'articolo 78 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, e' disposto a tutti gli effetti dal 31 dicembre 1957 per le categorie di personale previste dall'articolo 78 citato, primo comma:, n. 1), lettere b) e c), n. 2, lettere b), c) e d), nonche' per gli impiegati di cui alla lettera a) dei numeri medesimi che alla data predetta avevano compiuto un biennio, anche non continuativo, di servizio effettivo. Per gli impiegati di cui al primo comma, n. 1), lettera a) e n. 2), lettera a), dello stesso articolo 78 della predetta legge n. 119, i quali non avevano compiuto al 31 dicembre 1957 un biennio di effettivo servizio, l'inquadramento e' disposto, agli effetti giuridici, dalla stessa data del 31 dicembre 1957 e dalla data di assunzione se successiva e, agli effetti economici, dalla data di compimento di detto biennio. Gli impiegati medesimi prendono posto in ruolo dopo l'ultimo di coloro che sono stati collocati alba da a di decorrenza degli effetti economici. Gli impiegati aventi titolo al collocamento nei ruoli aggiunti degli operatori di esercizio e degli agenti di esercizio, con effetto dal 31 dicembre 1957, sono inquadrati, dalla stessa data, rispettivamente alla qualifica di ufficiale di terza classe e di fattorino con precedenza rispetto agli impiegati di cui ai precedenti commi.

Testo in vigore dal 11 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1961-12-31;1406~art75 · fonte su Normattiva