Art. 78 — Trattamento economico dei capi radiotelegrafisti di prima classe ed equiparati
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Agli impiegati della carriera esecutiva che rivestono la qualifica di capo radiotelegrafista di prima classe, capo radioelettricista di prima classe, capo tecnico di prima classe, capo officina di prima classe ed a quelli che, in applicazione della presente legge, sono inquadrati nella qualifica di assistente capo di prima classe e disegnatore capo di prima classe e' attribuito il trattamento economico corrispondente al coefficiente 357 ai decorrere dal 31 dicembre 1957 ovvero nel caso che la promozione stessa sia stata conferita successivamente al 31 dicembre 1957, dalla data di promozione alla predetta qualifica. Ai fini della determinazione degli scatti di stipendio spettanti nel nuovo coefficiente si osservano le disposizioni di cui all'articolo 94 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010
