Art. 86 — Decorrenza dei provvedimenti previsti dalla legge 27 febbraio 1958, n. 119
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Le prime promozioni conferite mediante scrutinio dopo l'entrata in vigore della legge 27 febbraio 1958, n. 119, ed in attuazione della legge stessa e delle disposizioni in essa richiamate, eccezione fatta per gli scrutini tenuti ai sensi dell'articolo 361, primo e secondo comma, e 362 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1957, n. 3, sono retrodatate a tutti gli effetti al 31 dicembre 1957, nel limite dei posti comunque disponibili alla data stessa in ciascuna qualifica o in quelle superiori. Ai fini della determinazione dei posti anzidetti si ha riguardo alla dotazione organica delle tabelle allegate alla citata legge n. 119. La retrodatazione di cui al precedente comma e' applicabile anche per i vincitori dei concorsi di inquadramento banditi ai sensi dell'articolo 88 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, e delle disposizioni poste in calce alle tabelle N, O e P dell'allegato I ed alla tabella A dell'allegato III alla legge medesima. Le promozioni e gli inquadramenti anzidetti possono essere retrodatati in base alle norme di cui ai precedenti commi nei soli confronti degli impiegati che al 31 dicembre 1957 erano in possesso di tutti i requisiti richiesti per le promozioni stesse o per la partecipazione ai concorsi. Per i concorsi di cui al terzo comma del presente articolo, l'inquadramento, nei confronti di coloro che avevano maturato il periodo di servizio, richiesto dalle norme che disciplinano tali concorsi, posteriormente al 31 dicembre 1957, e' disposto dalla data di compimento del periodo stesso. Le retrodatazioni disposte in base alle norme sopra indicate non comportano modifiche nella posizione di ruolo occupata dagli interessati ne' la revisione dei provvedimenti concernenti le promozioni conferite anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. Le promozioni, conferite mediante scrutinio nella prima attuazione delle tabelle organiche di cui all'allegato I alla presente legge, hanno effetto dalla data di decorrenza delle tabelle medesime nel limite del numero complessivo dei posti recati in aumento in ciascuna qualifica ed in quelle superiori. Tutte le promozioni conferite al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni successivamente alla data del 1 gennaio 1961 sono retrodatate a tale data, ne limite dei posti in incremento previsti alla data stessa dalla presente legge, sempreche' il personale fosse in possesso al 1 gennaio 1961 dell'anzianita' di servizio richiesta per le promozioni.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010
