Il Consorzio ha facolta' di espropriare, oltre alle aree interessate e necessarie per la sede del canale e per tutte sedi porti, scali, approdi e banchine lungo la linea, ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 agosto 1941, n. 1044, anche quelle aree che, trovandosi in vicinanza dei porti, degli scali, degli approdi, delle banchine o del canale, convenga riservare per magazzini ed attrezzature o per zone da destinarsi al sorgere ed allo sviluppo di aziende industriali o commerciali. I piani delle aree delle zone contigue destinate agli scopi anzidetti siano formati e adottati, per agili localita', dai Consigli comunali interessati, entro sei, mesi dall'entrata in vigore della presente, legge e con la procedura, prevista dagli articoli 6, 7 e 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167. Qualora, i Comuni non provvedono entro il termine indicate alla formazione e alla adozione dei pianti, la stessa facolta', viene esercitata, con la medesima procedura, dal Consorzi o del canale Milano-Cremona-Po. I piani delle aree destinati agli scopi di cui al primo comma del presente articolo hanno efficacia di piani particolareggiati, ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150. Lo stesso, vincolo si applica alle aree destinate, alla costruzione delle opere del canale Milano-Cremona

Testo vigente dal 14 novembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-10-10;1549~art5 · fonte su Normattiva