L'articolo 5 della legge 24 agosto 1941, n. 1044, e' sostituito dal seguente: "Tutti gli atti ed i contratti compiuti dal Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, compresi gli atti ed i contratti di finanziamento, le prestazioni di garanzie sia personali che reali anche da parte di terzi, gli atti di consolidamento, estinzioni e revoca dei finanziamenti stessi sono assoggettati all'imposta fissa di registro ed ipotecaria e sono esenti dalla tassa di bollo. Ai conservatori di registri immobiliari sono dovuti gli ordinari emolumenti". I benefici tributari previsti dal presente articolo non sono applicabili alle alienazioni ed alle concessioni in godimento a terzi, che non siano enti pubblici, delle aree indicate nell'articolo 5 della presente legge.

Testo vigente dal 14 novembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-10-10;1549~art14 · fonte su Normattiva