Il primo comma dell'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e' sostituito dal seguente: "Ai cittadini italiani, i quali siano stati perseguitati, a seguito dell'attivita' politica da loro svolta contro il fascismo anteriormente all'8 settembre 1943, e abbiano subito una perdita della capacita' lavorativa in misura non inferiore al 30 per cento, verra' concesso, a carico del bilancio dello Stato, un assegno vitalizio di benemerenza in misura pari a quello previsto dalla tabella C annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, compresi i relativi assegni accessori, per il raggruppamento gradi: ufficiali inferiori". Al secondo comma del medesimo articolo 1 la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) atti di violenza o sevizie subiti in Italia o all'estero ad opera di persone alle dipendenze dello Stato o appartenenti a formazioni militari o paramilitari fasciste, o di emissari del partito fascista".

Testo vigente dal 16 maggio 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-04-24;261~art1 · fonte del testo