L'articolo 5 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, e' sostituito con il seguente: "Ai fini del conseguimento delle prestazioni inerenti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, sono considerati utili i periodi scoperti da contribuzione a partire dal primo atto persecutorio subito nelle circostanze di cui all'articolo 1 della presente legge e fino al 25 aprile 1945, dai cittadini italiani che possano far valere una posizione assicurativa nell'assicurazione predetta, o periodi di lavoro assoggettabili a contribuzione dell'assicurazione stessa, ai sensi delle vigenti norme di legge. E' a carico dello Stato l'importo dei contributi figurativi da accreditare a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali, per i periodi riconosciuti utili a pensione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e nelle forme di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima dalla commissione di cui all'articolo 8. Per la ricostruzione delle pensioni si seguono le procedure previste dalla legge 15 febbraio 1974, n. 36".

Testo vigente dal 12 gennaio 1981

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 357/1988

    Questione inammissibile
    24 marzo 1988

    - LEGGE 22 DICEMBRE 1980, N. 932, ART. 2. - COST., ARTT. 3, 35. La parificazione tra tutte le categorie di lavoratori, nell'ambito dell'ulteriore sviluppo del sistema pensionistico è rimessa, quanto alla sua realizzazione, alla discrezionalità del legislatore, il quale può anche provvedervi con la gradualità imposta dalla necessità di una razionale considerazione sia delle esigenze di vita dei lavoratori sia delle effettive disponibilità finanziarie, rimanendo insindacabili - in sede di giudizio di costituzionalità - le scelte operate al riguardo. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, L. 22 dicembre 1980 n. 932, denunziato - in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost. - nella parte in cui esclude i lavoratori del commercio dal beneficio dell'accredito dei contributi figurativi ai fini del conseguimento delle prestazioni assicurative nella relativa gestione speciale). - cfr. S.nn. 173 e 31/1986, 144/84.

    Art. 3 cost. · Art. 35 cost. · Art. 2 Integrazioni e modifiche alla legislazione

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1980-12-22;932~art2 · fonte su Normattiva