Il terzo comma dell'articolo 71 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e' cosi' modificato: "Se il militare ed il civile sia rimasto orfano di entrambi i genitori prima del compimento del 12° anno di eta', la pensione, in mancanza di altri aventi diritto, spetta a coloro che abbiano provveduto al mantenimento ed alla educazione di lui fino alla maggiore eta' e fino alla chiamata alle armi, ovvero fino alla data dell'evento dannoso sempreche' si verifichino nei loro confronti le condizioni previste per i genitori. Quando il militare o il civile sia rimasto orfano di uno solo dei genitori, la disposizione di cui al presente comma si applica anche al patrigno ed alla matrigna".

Testo vigente dal 6 dicembre 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-11-09;1240~art16 · fonte su Normattiva