Il terzo comma dell'articolo 71 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e' cosi' modificato: "Se il militare ed il civile sia rimasto orfano di entrambi i genitori prima del compimento del 12° anno di eta', la pensione, in mancanza di altri aventi diritto, spetta a coloro che abbiano provveduto al mantenimento ed alla educazione di lui fino alla maggiore eta' e fino alla chiamata alle armi, ovvero fino alla data dell'evento dannoso sempreche' si verifichino nei loro confronti le condizioni previste per i genitori. Quando il militare o il civile sia rimasto orfano di uno solo dei genitori, la disposizione di cui al presente comma si applica anche al patrigno ed alla matrigna".
Testo vigente dal 6 dicembre 1961
