Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 285/1986

    Ha colpito questo articolo
    23 dicembre 1986

    L'entrata in vigore del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 - disponente, tra l'altro, l'equiparazione piena tra vedovo e vedova, in ordine ai diritti del superstite ovvero agli orfani (artt. 44 e 55) - non osta ad una pronuncia di merito sulla questione di legittimità costituzionale degli artt. 62, comma terzo, legge 10 agosto 1950, n. 648 e 50, comma terzo, legge 18 marzo 1968, n. 313 - censurati, in riferimento all'art. 3 Cost., per la parte in cui riservano, ai fini del diritto a pensione, un deteriore trattamento agli orfani di madre deceduta per causa di guerra rispetto agli orfani di padre deceduto per identica causa - in quanto l'art. 133 dello stesso testo unico accorda i nuovi benefici solo a decorrere dal 1 gennaio 1979. - S. n. 9/1980.

    Art. 50 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art50 · fonte su Normattiva