Art. 50 — Diritto a pensione dei figli in mancanza della vedova o del vedovo. Cumulabilità delle pensioni spettanti agli orfani per la perdita di entrambi i genitori a causa della guerra)
Articolo abrogato dal d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915.
Abrogato dal 1 gennaio 1987
