Dopo l'articolo 86 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e' aggiunto il seguente articolo 86-bis: "I congiunti dei decorati di medaglia al valor militare che presentino la domanda per conseguire, ai sensi dei precedenti articoli 85 ed 86, la riversibilita' del relativo assegno oltre il termine di un anno dalla trascrizione dell'atto di morte del decorato nei registri di stato civile, o dalla partecipazione della dichiarazione di irreperibilita' al Comune dell'ultimo domicilio, conseguono il beneficio a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda".

Testo vigente dal 6 dicembre 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-11-09;1240~art20 · fonte su Normattiva