I benefici previsti dagli articoli 46, comma secondo; 60, comma secondo e terzo; 71, lettera a); 76, ultimo comma; 77, comma primo; 82, comma primo, della legge 10 agosto 1950, n. 648, sono concessi purche', in sede di visita collegiale, gli interessati siano riconosciuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro. Nei casi in cui la concessione del trattamento pensionistico di guerra per i figli maggiorenni degli invalidi militari o civili, titolari di pensione ed assegno di prima categoria, nonche' per i congiunti dei militari o dei civili deceduti per causa di guerra, sia subordinata al requisito della inabilita' a proficuo lavoro si applicano le disposizioni di cui ai primi due commi dell'articolo 23 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Testo vigente dal 6 dicembre 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-11-09;1240~art19 · fonte su Normattiva